Art. 5.
(Operazioni di esproprio).

      1. Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione delle opere aeroportuali, nonché all'espletamento dei relativi servizi, provvede direttamente e a proprie spese la società per azioni concessionaria, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le leggi vigenti.
      2. Alle operazioni di cui al comma 1, anche ai fini dell'indennità, si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.